Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata violazione del diritto di difesa e del giusto processo - Evocazione apodittica dei parametri costituzionali - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199029).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. L’ordinanza di rimessione reca solo un cursorio e apodittico richiamo ai principi di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo, senza svolgere alcuna argomentazione a sostegno della loro ipotizzata violazione. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).
sentenza 83/2024massima n. 46131 Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reati contravvenzionali - Riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al giudizio abbreviato - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 199029).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà. La scelta operata con la legge n. 103 del 2017 – di incrementare alla metà la riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato quando si proceda per contravvenzioni, senza operare un corrispondente aumento dello sconto di pena connesso al patteggiamento – è espressione dell’ampia discrezionalità che compete al legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nella specie non irragionevolmente esercitata. L’incremento in questione, infatti, se accresce l’incentivo all’accesso al giudizio abbreviato, non appare tale da compromettere, di riflesso, la convenienza del patteggiamento – e con essa la sua capacità deflattiva – tenuto conto della diversa struttura di tale ultimo rito, che consente all’imputato di incidere in modo diretto sulla quantificazione della pena irrogata, e dell’insieme degli ulteriori vantaggi che esso assicura, peraltro significativamente estesi dal d.lgs. n. 150 del 2022. (Precedenti: S. 67/2023 - mass. 45524; S. 230/2022; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 155/2019 - mass. 41420; O. 455/2006 - mass. 30890).
sentenza 83/2024massima n. 46133 Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato). (Classif. 112005).
L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. ( Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla. La disposizione censurata non è applicabile nel giudizio a quo , in quanto il delitto di corruzione attiva, contestato ad uno degli imputati, non è compreso espressamente, né può esserlo in via interpretativa, fra quelli richiamati dall'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen.; mentre per il delitto di corruzione passiva, contestato all'altro imputato quale unico pubblico ufficiale, non sussiste il presupposto necessario della rilevanza della questione, vale a dire il concorso di persone. Alla luce degli stessi elementi offerti nell'ordinanza è pertanto evidente la mancanza di strumentalità e pregiudizialità del dubbio di costituzionalità prospettato).
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Inapplicabilità della nuova disciplina in tema di patteggiamento «allargato» agli imputati di determinati reati, nonostante la pena edittale non sia di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra imputati di reati di analoga gravità - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., ove esclude l'applicazione della nuova disciplina sul patteggiamento c.d. allargato a determinati reati, la cui pena non sarebbe di per sé ostativa al rito, nonché ai recidivi reiterati. Infatti, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento "allargato" è frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore che, nell'estendere l'ambito di operatività dell'istituto, ha ritenuto di dover considerare, in un'ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, escludendo che, in certe ipotesi, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell'accusa. Inoltre, appare inconferente il raffronto sia con il patteggiamento "infrabiennale" (cui le preclusioni censurate non sono estese), essendo diverso, nei due casi, il livello della pena concordata, sia con il giudizio abbreviato, che è istituto nettamente differenziato sul piano delle connotazioni astratte e degli effetti pratici. - V, conforme, sulle preclusioni di ordine soggettivo, l'ordinanza n. 421/2004, citata. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 219/2004. - Sulla discrezionalità legislativa v., citate, sentenza n. 272/1997, ordinanze n. 481/1991 e n. 436/1987. - Sull'inconferenza del raffronto con il giudizio abbreviato v., citata, sentenza n. 135/1995.
Riguarda ancheart. 1 legge 134/2003
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INAPPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO AL RECIDIVO REITERATO, PER PENA DETENTIVA SUPERIORE A DUE ANNI, SOLI O CONGIUNTI A PENA PECUNIARIA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui preclude ai recidivi reiterati ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. di accedere all'istituto del patteggiamento qualora la pena detentiva sia superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, in quanto è coerente con le finalità perseguite in via generale dall'ordinamento penale che il legislatore, nell'ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento – compiendo con la legge n. 134 del 2003 una scelta ritenuta dalla sent. n. 219 del 2004 certamente rientrante nella sfera di discrezionalità del legislatore e non esercitata in maniera manifestamente irragionevole -, abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che, da un lato, hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere e, dall'altro, sono imputati di reati che – ove si tenga conto della determinazione della pena in concreto e della speciale diminuente di un terzo per effetto del patteggiamento - rivestono non trascurabile gravità, tanto da comportare l'applicazione di una pena detentiva superiore a due e sino a cinque anni. La condizione del soggetto recidivo, in generale, è infatti posta normalmente dal legislatore a base di un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto alla posizione del soggetto incensurato, costituendo in particolare la recidiva reiterata, considerata sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, elemento impeditivo dell'applicazione di numerosi istituti. - Sull’ampliamento dell’ambito di operatività del patteggiamento, cfr. sentenza n. 219/2004. - Tra le “condizioni personali e sociali» richiamate dall'art. 3 Cost. per escludere che possano costituire il presupposto di eventuali trattamenti discriminatori, non rientrano quelle che, come la recidiva, derivano da una condotta illegale o addirittura criminosa: sentenze nn. 100/1971 e 5/1977. - Con riferimento al divieto, posto solo nei confronti dei recidivi reiterati, di accedere a determinati benefici di natura sostanziale è esente da profili di irragionevolezza o di incoerenza la disciplina che esclude tali soggetti dalla concessione della sospensione condizionale della pena: sentenze nn. 133/1980 e 361/1991, ordinanza n. 393/1993.
Riguarda ancheart. 1 legge 134/2003
Infortuni e malattie professionali - Infortuni causati da fatti costituenti reato - Procedimento penale contro i responsabili civili concluso con sentenza di patteggiamento - Azione di regresso da parte dell’inail - Non assimilabilità della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere - Esercizio nel termine di decadenza e non in quello (breve) di prescrizione (stabilito in caso di sentenza penale di condanna) - Prospettato contrasto con il diritto alla difesa in giudizio e con il principio di pari trattamento di situazioni consimili - Motivazione perplessa della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto l'azione di regresso dell'INAIL contro i responsabili civili di un infortunio sul lavoro sarebbe soggetta a termine triennale di decadenza in mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ed invece a termine triennale di prescrizione in presenza del menzionato accertamento. Infatti il rimettente muove da una premessa interpretativa (equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di non doversi procedere) che mostra di non condividere, e pur palesando chiaramente quale sia l'interpretazione della norma censurata che reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve, nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio. - V., sulla inammissibilità di questione prospettata per finalità di mera interpretazione, citata ordinanza n. 351/2001.
Riguarda ancheart. 112 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Processo penale - Azione civile - Possibilità di esercizio per le parti private - Asserita lesione del principio del giusto processo, del principio di eguaglianza e di quelli di economia e di celerità processuale - Questione sollevata in riferimento a una serie di norme di contenuto eterogeneo non rilevanti, sotto alcuni profili, per il giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Riguarda ancheart. 75 Codice di procedura penaleart. 86 Codice di procedura penaleart. 154 Codice di procedura penaleart. 187 Codice di procedura penaleart. 540 Codice di procedura penaleart. 84 Codice di procedura penalee altri 26
Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare 'in pejus' effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo era indubbiamente la garanzia (integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo) retroattivamente incisa dalla norma denunciata. - Sull'istituto del patteggiamento v. citate sentenze n. 251/1991, n. 313/1990 e n. 66/1990.
Riguarda ancheart. 10 legge 97/2001art. 445 Codice di procedura penaleart. 653 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Riguarda ancheart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della stradaart. 218 Codice della strada
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Imputato di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno - Pena detentiva massima da applicare - Irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 444, comma primo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che (ai fini del c.d. patteggiamento) il tetto della pena detentiva da applicare all'imputato di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno sia di anni due e mesi sei di reclusione (anziche' di anni due)>>, in corrispondenza alla entita' della pena detentiva massima suscettibile di essere sospesa, condizionalmente, nei confronti della stessa categoria di imputati ai sensi dell'articolo 163 codice penale. Dai parametri costituzionali invocati non e', infatti, desumibile alcun principio costituzionale da cui possa ricavarsi la necessita' di una coincidenza dei presupposti di applicazione dei due comparati istituti quanto ad entita' massima delle pene irrogabili. E, viceversa, proprio la diversita' - per origine, 'ratio' e disciplina - degli istituti medesimi non consente di ritenere manifestamente irragionevole la differente scelta operata dal legislatore quanto all'entita' massima della pena rispettivamente applicabile e suscettibile di essere sospesa, anche nel caso dell'imputato maggiorenne ma di eta' inferiore a ventuno anni. Ne' possono essere, infine, utilmente richiamati i principi costituzionali di rieducativita' della pena e di protezione della gioventu', al fine di invocare una speciale disciplina dei presupposti del patteggiamento per i giovani maggiorenni infraventunenni, rispondendo la speciale disciplina dettata nei confronti di costoro in tema di sospensione condizionale della pena non gia' ad una necessita' costituzionale, bensi' ad una discrezionale scelta del legislatore, non estensibile necessariamente, per le ragioni ora dette, al patteggiamento: tenuto anche conto che tale ultimo istituto non e' applicabile ai minori, per scelta legislativa giudicata non irragionevole da questa Corte con sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000. - Sentenza n. 400/1997 sulla diversita' degli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Emissione della sentenza senza che vi sia stato un giudizio di colpevolezza dell'imputato - Lamentato contrasto con la direttiva della legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale - Attinenza della norma censurata al giudizio di cognizione e non alla fase dell'esecuzione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti senza che vi sia un giudizio di colpevolezza, sollevata, nel corso di un giudizio di esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione per il lamentato contrasto con la direttiva di legge delega escludente l'introduzione di un nuovo genere di sentenza (non di condanna, né di proscioglimento), con i principi della libertà personale, della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza, della funzione rieducativa della pena, nonché con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale, atteso che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che - quale appunto quella censurata - attengono al giudizio di cognizione. - Sulla irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione, sentenze nn. 208/1987 e 18/1978, ordinanze nn. 14/2000, 143/1999 e 437/1997. A.G.
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI COMPORTANTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' D'UFFICIO DI TALE SANZIONE ANCHE NELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONTESTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI DI MERITO, AL FINE DI DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE E, PER L'IMPUTATO, DI PROPORRE, AL RIGUARDO, IMPUGNAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., e agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada - la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge - non presuppone, logicamente o normativamente - come la Corte ha gia' affermato - la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.. E d'altra parte la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 citato e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. - V. O. n. 25/1999.
Riguarda ancheart. 218 Codice della stradaart. 133 Codice penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 222 Codice della strada
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 399 del 1997, nella quale la Corte ha rilevato che <<una sentenza additiva, volta a stabilire che il giudice, nel pronunziare la sentenza di applicazione della pena, debba accertare la colpevolezza dell'imputato, comporterebbe una completa revisione dell'istituto in esame>>; ed ha altresi' sottolineato che <<la scelta discrezionale operata in questo caso dal legislatore non puo' ritenersi espressione di mero arbitrio, poiche' la disposizione censurata e' coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ed e' suscettibile di controllo giurisdizionale nel momento in cui al giudice, chiamato a pronunciare sentenza 'ex' art. 444 cod. proc. pen., e' imposta la valutazione della congruita' del trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti>>. - V. O. n. 267/1997. - V. pure S. n. 313/1990, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - REVOCA DI DIRITTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCORDATA IN PRECEDENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONDANNATI IN GIUDIZI ORDINARI - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA', ALTRESI', CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPI DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE, DI LEGALITA', DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 168 Codice penale
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INCOMPATIBILITA' ALLA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO PER IL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA MEDESIMA RICHIESTA DINANZI AI DIVERSI GIUDICI CHIAMATI DI VOLTA IN VOLTA A PRONUNCIARSI IN MERITO - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., laddove consentirebbe la riproposizione di una richiesta di applicazione della pena gia' rigettata con provvedimento motivato dal giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame, giacche' la reiterazione delle richieste di applicazione della pena e' ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso, apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti processuali. - S. n. 439/1993; O. n. 199/1995. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SENTENZA - NON IDENTIFICABILITA', SECONDO LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA', CON LA SENTENZA DI CONDANNA - LAMENTATA OMESSA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena, accerti la colpevolezza dell'imputato, ovvero lo dichiari colpevole del reato, ovvero ne pronunci "condanna" alla pena concordata tra le parti, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto questione formulata in termini tali da comportare interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto tale, rientrante nella sfera di discrezionalita' del legislatore. - S. nn. 313/1990, 92, 116 e 187/1992, 129/1993, 265/1994, 155/1995. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE PER IL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE NEL SUDDETTO RITO SPECIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO AI PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - VIOLAZIONI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL "GIUSTO PROCESSO" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - LIMITI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO MAGGIORE DI ANNI DICIOTTO, MA MINORE DI ANNI VENTUNO, CONDANNATO A PENA DETENTIVA CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA SUPERIORE A DUE ANNI, AL QUALE SPETTEREBBE, NELLE STESSE CONDIZIONI, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA DIVERSIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DI TALE IMPUTATO RISPETTO A QUELLA DELL'IMPUTATO INFRAVENTUNENNE, COME PREVISTO DALLA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, corretta la premessa interpretativa del giudice 'a quo' nel senso che ai fini dell'applicazione della pena su richiesta, ex art. 444, cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria (in qualunque misura) puo' essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., e senza essere computata agli effetti del limite di cui trattasi, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni, viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del "patteggiamento" e ai fini della sospensione condizionale, e conseguentemente, la questione stessa si appalesa manifestamente irrilevante. Infatti, nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena, di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non supera il limite indicato ed e' dunque ammissibile, potendo altresi' concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiche' la pena pecuniaria indicata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 163 Codice penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA RICHIESTA - VALUTAZIONE A TAL FINE DELLA PENA CONCRETAMENTE APPLICABILE E NON DI QUELLA IRROGABILE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE FINO A UN TERZO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA ENTITA' DELLA PENA E GRAVITA' DELL'OFFESA.
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA RADICALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA PER INCONGRUITA' DELLA STESSA A CAUSA DELLA DIMINUZIONE DELLA STESSA FINO A UN TERZO - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELL'INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NONCHE' DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate infondate. - V. massime A e C.; v. S. nn. 313/1990 e 116/1992. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 445 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale