Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia
Legge 26 settembre 1920, n. 1322
- Aggiornato al
- 1 ottobre 1920
- Articoli
- 381
- Versioni storiche
- 386
- Art. 201Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno il diritto di ciascuna delle Potenze…
- Art. 202Le precedenti disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo i pegni e le ipoteche…
- Art. 2031° Ciascuno degli Stati cui sono trasferiti territori dell'antica Monarchia…
- Art. 2041° Qualora i nuovi confini degli Stati, come saranno stabiliti dal presente trattato…
- Art. 205Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui e'…
- Art. 2061° Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati cui…
- Art. 207Ciascuno degli Stati ai quali e' stata trasferita parte del territorio dell'antica…
- Art. 208Gli Stati cui e' stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia…
- Art. 209L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a qualsiasi diritto che fosse stato concesso…
- Art. 210L'Austria si impegna a trasferire, entro un mese dall'entrata in vigore del presente…
- Art. 211Senza pregiudizio della rinuncia ai propri diritti, che l'Austria fa in nome proprio e…
- Art. 212L'Austria s'impegna o non impedire od ostacolare l'acquisto da parte dei Governi della…
- Art. 213L'Austria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e associate ogni credito e diritto…
- Art. 214Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in…
- Art. 215Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relativa ad Istituti di credito e di…
- Art. 216All'Austria non incombera' l'obbligo del pagamento delle pensioni civili e militari…
- Art. 217L'Austria s'impegna a non sottoporre le merci - prodotti naturali o manufatti - di alcuno…
- Art. 218L'Austria s'impegna inoltre a non stabilire differenze, per quanto concerne il regime…
- Art. 219Per quanto concerne l'uscita, l'Austria s'impegna a non sottoporre le merci, - prodotti…
- Art. 220Ogni favore, immunita' o privilegio concernente l'importazione, l'esportazione o il…
- Art. 221In deroga al disposto dell'art. 286 parte XII (Porti, vie d'acqua e ferrovie) del…
- Art. 222Nonostante le disposizioni degli articoli 217 a 220, le Potenze alleate e associate…
- Art. 223Durante un periodo di sei mesi, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, le…
- Art. 2241° La Polonia e lo Stato czeco-slovacco si impegnano a non imporre, durante quindici anni…
- Art. 225Le Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere da bandiera delle navi di qualunque…
- Art. 226L'Austria s'impegna a prendere tutte le disposizioni legislative ed amministrative…
- Art. 227L'Austria si obbliga, a condizione che le sia accordato un trattamento di reciprocita' al…
- Art. 228L' Austria s'impegna: a) a non imporre ai sudditi delle Potenze alleate o associate, per…
- Art. 229I sudditi delle Potenze alleate o associate godranno nel territorio austriaco una…
- Art. 230L'Austria s'impegna a riconoscere la nuova nazionalita' che sara' stata o sara' acquisita…
- Art. 231Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, viceconsoli o…
- Art. 232Le obbligazioni imposte all'Austria dal capitolo I che precede cesseranno di avere…
- Art. 233Se il Governo austriaco esercitera' il commercio internazionale non avra', a questo…
- Art. 234Dall'entrata in vigore del presente trattato, e con riserva delle sue disposizioni…
- Art. 235Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno le…
- Art. 236Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, per…
- Art. 237La convenzione internazionale di Parigi del 28 marzo 1883, per la tutela della proprieta'…
- Art. 238Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, in…
- Art. 239L'Austria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici mesi dall'entrata in…
- Art. 240L'Austria s'impegna ad aderire alle convenzioni seguenti: 1° Convenzione del 26 settembre…
- Art. 241Ciascuna delle Potenze alleate e associate, ispirandosi ai principii generali o alle…
- Art. 242L'Austria dichiara di riconoscere privo di effetto qualunque trattato, convenzione od…
- Art. 243L'Austria si impegna ad assicurare di pieno diritto alle Potenze alleate e associate, ai…
- Art. 244L'Austria dichiara di riconoscere come privi di effetto tutti i trattati, le convenzioni…
- Art. 245Qualora dopo il 28 luglio 1914 una Potenza alleata o associata, la Russia, o uno Stato o…
- Art. 246Dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Austria si impegna, per quanto la…
- Art. 247Quelle fra le Alte Parti contraenti che non hanno ancora sottoscritto la convenzione…
- Art. 248Saranno regolate per mezzo di «Uffici di verifica e di compensazione» istituiti da…
- Art. 249La questione dei beni, diritti e interessi privati in paese nemico sara' risoluta secondo…
- Art. 250L'Austria s'impegna, per quanto riguarda i beni, diritti e interessi restituiti in…
- Art. 251a) I contratti conclusi fra nemici saranno considerati come annullati dal momento in cui…
- Art. 252a) Sul territorio delle Alte Parti contraenti, nei rapporti fra nemici, qualunque termine…
- Art. 253Nei rapporti fra nemici, nessun effetto di commercio emesso prima della guerra sara'…
- Art. 254Le sentenze pronunziate dai tribunali di una Potenza alleata o associata, quando questi…
- Art. 255Ai sensi delle sezioni III, IV, V e VII, l'espressione «durante la guerra» comprende, per…
- Art. 256a) Un Tribunale arbitrale misto sara' costituito fra ciascuna delle Potenze alleate e…
- Art. 257Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia…
- Art. 258Sotto riserva delle stipulazioni del presente trattato, i diritti di proprieta'…
- Art. 259Un periodo minimo di un anno, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato…
- Art. 260I periodi di priorita' di cui all'articolo 4 della convenzione internazionale di Parigi…
- Art. 261Nessuna azione potra' essere intentata e nessuna rivendicazione esercitata da sudditi…
- Art. 262I contratti concernenti concessioni di proprieta' industriale, letteraria o artistica…
- Art. 263Fra le persone, fisiche e morali, gia' suddite dell'antico impero d'Austria, comprese…
- Art. 264Gli abitanti dei territori trasferiti in virtu' del presente trattato continueranno, non…
- Art. 265Le questioni concernenti i sudditi dell'antico Impero d'Austria e i sudditi austriaci, i…
- Art. 266Il Governo austriaco rimettera' senza indugio i sudditi dell'antico Impero d'Austria in…
- Art. 267Nonostante le disposizioni dell'articolo 249 e dell'allegato alla sezione IV, i beni…
- Art. 268I contratti per la vendita di merci che devono essere importate per mare, conchiusi…
- Art. 269In materia di prescrizione, perenzione e decadenza, nei territori trasferiti saranno…
- Art. 270L'Austria si impegna a non ostacolare in alcun modo il trasferimento dei beni, diritti e…
- Art. 271Le disposizioni della sezione III, salvo quanto alla lettera d) dell'art. 248, non si…
- Art. 272Le compagnie di assicurazione che avevano la propria sede principale nei territori che…
- Art. 273Speciali convenzioni regoleranno la repartizione dei beni appartenenti a collettivita' o…
- Art. 274Gli Stati a cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica…
- Art. 275Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato, il Governo austriaco…
- Art. 276Le aeronavi delle Potenze alleate e associate avranno piena liberta' di passaggio e di…
- Art. 277Le aeronavi delle Potenze alleate e associate in transito verso un paese straniero…
- Art. 278Gli aerodromi stabiliti in Austria e aperti al traffico publico nazionale saranno aperti…
- Art. 279Con riserva delle presenti disposizioni, il diritto di passaggio, di transito e di…
- Art. 280I certificati di nazionalita' o di navigabilita', i brevetti di idoneita', e le licenze…
- Art. 281Per quanto concerne il traffico commerciale aereo, le aeronavi delle Potenze alleate e…
- Art. 282L'Austria si impegna ad adottare provvedimenti atti ad assicurare che tutte le aeronavi…
- Art. 283Gli obblighi imposti dalle disposizioni precedenti rimarranno in vigore fino al 1°…
- Art. 284L'Austria si impegna ad accordare liberta' di transito attraverso il proprio territorio…
- Art. 285L'Austria si impegna a non imporre e a non mantenere alcun sindacato sulle imprese di…
- Art. 286L'Austria s'impegna a non stabilire alcuna distinzione o preferenza, diretta o indiretta…
- Art. 287Dovranno esser prese tutte le disposizioni utili, dal punto di vista amministrativo e…
- Art. 288I porti di mare delle Potenze alleate e associate profitteranno di ogni favore e di ogni…
- Art. 289L'Austria non potra' rifiutarsi di partecipare alle tariffe o combinazioni di tariffe che…
- Art. 290I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro beni e le loro navi e galleggianti…
- Art. 291Sono dichiarati internazionali: il Danubio, a partire da Ulm, e ogni tratto navigabile…
- Art. 292Sulle vie dichiarate internazionali all'articolo precedente, i sudditi, i beni e le…
- Art. 293Le navi austriache non potranno eseguire il trasporto con linee regolari di viaggiatori e…
- Art. 294Tasse variabili secondo le diverse sezioni del fiume potranno essere percepite sulle navi…
- Art. 295Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci avra' luogo in conformita' delle…
- Art. 296Sul percorso e alla foce delle suddette vie navigabili non potranno essere percepiti…
- Art. 297In mancanza di un'organizzazione speciale relativa all'esecuzione dei lavori di…
- Art. 298Si procedera' egualmente nel caso che uno Stato rivierasco iniziasse lavori tali da…
- Art. 299Il regime stabilito agli articoli 292 e 294 a 298 sara' sostituito da quello determinato…
- Art. 300L'Austria cedera' alle Potenze alleate e associate interessate, nel termine massimo di…
- Art. 301La Commissione europea del Danubio assumera' i poteri che aveva prima della guerra…
- Art. 302A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del…
- Art. 303La Commissione internazionale prevista all'articolo precedente si riunira' al piu' presto…
- Art. 304L'Austria si impegna ad accettare il regime che sara' stabilito per il Danubio da una…
- Art. 305E' abrogato il mandato affidato dall'articolo 57 del trattato di Berlino del 13 luglio…
- Art. 306Qualora lo Stato czeco-slovacco, lo Stato serbo-croato-sloveno o la Romania, con…
- Art. 307L'Austria sara' obbligata verso la Commissione europea del Danubio ad ogni restituzione…
- Art. 308In caso di costruzione di una via navigabile a grande sezione Reno-Danubio, l'Austria si…
- Art. 309Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il…
- Art. 310Salva disposizioni contrarie, quando, in seguite al tracciato di una nuova frontiera, sul…
- Art. 311E' accordato all'Austria libero accesso al mare Adriatico e le e' riconosciuta, a questo…
- Art. 312Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate dirette in Austria e…
- Art. 313A partire dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti…
- Art. 314L'Austria sara' tenuta a cooperare alla situazione dei servizi con biglietti diretti per…
- Art. 315L'Austria s'impegna a non adottare alcun provvedimento tecnico, fiscale o amministrativo…
- Art. 316In caso di trasporto, parte per ferrovia o parte per navigazione interna con o senza…
- Art. 317L'Austria s'impegna a provvedere perche' i vagoni austriaci siano muuiti di dispositivi…
- Art. 318Con riserva di accordi particolari relativi al trasferimento dei porti, vie d'acqua e…
- Art. 319Con riserva delle stipulazioni particolari contenute nel presente trattate, quando, in…
- Art. 320Per assicurare il regolare esercizio delle reti ferroviarie dell'antica Monarchia…
- Art. 321Entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente trattato; l'Italia…
- Art. 322A causa dell'importanza che presenta per la Czeco-Slovacchia la sua libera comunicazione…
- Art. 323I treni per i quali sara' usato il diritto di passaggio non potranno servire al traffico…
- Art. 324Le condizioni tecniche, amministrative e finanziarie con le quali lo Stato czeco-slovacco…
- Art. 325L'Austria eseguira' le istruzioni che le saranno impartite, in materia di trasporti, da…
- Art. 326Nonostante qualsiasi disposizione contraria ai trattati vigenti, l'Austria si impegna ad…
- Art. 327Avuto riguardo alla posizione geografica dello Stato czeco-slovacco, l'Austria consente…
- Art. 328Le controversie che potranno sorgere fra le Potenze interessate circa l'interpretazione e…
- Art. 329La Societa' delle Nazioni potra' in qualunque tempo proporre la revisione degli articoli…
- Art. 330Al termine di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, le…
- Art. 331Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le sono imposti col presente trattato a…
- Art. 332Considerando che la Societa' delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e…
- Art. 333L'organizzazione permanente comprendera': 1° una «Conferenza generale» di rappresentanti…
- Art. 334La Conferenza generale si riunira' ogni volta che sia necessario e almeno una volta…
- Art. 335Ogni delegato avra' diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte…
- Art. 336Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Societa' delle nazioni o…
- Art. 337L'Ufficio internazionale del lavoro sara' stabilito presso la sede della Societa' delle…
- Art. 338L'Ufficio internazionale del lavoro sara' sotto la direzione di un Consiglio…
- Art. 339A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' posto un direttore, designato dal…
- Art. 340Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sara' nominato dal direttore che…
- Art. 341I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la…
- Art. 342I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare…
- Art. 343L'Ufficio internazionale del lavoro potra' chiedere l'assistenza del segretario generale…
- Art. 344Ciascuno dei Membri sosterra' le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e…
- Art. 345Il Consiglio d'amministrazione stabilira' l'ordine del giorno delle sessioni della…
- Art. 346Il direttore esercita le funzioni di segretario della Conferenza e dovra' far pervenire…
- Art. 347Qualunque Governo dei Membri avra' il diritto di opporsi all'inscrizione all'ordine del…
- Art. 348La Conferenza determinera' la propria procedura; eleggera' il presidente e potra'…
- Art. 349La Conferenza potra' aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici…
- Art. 350Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento inscritto all'ordine del…
- Art. 351Ogni convezione cosi ratificata sara' registrata dal segretario generale della Societa'…
- Art. 352Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccogliera' la…
- Art. 353Ciascuno dei Membri si impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un…
- Art. 354Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da una organizzazione…
- Art. 355Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna…
- Art. 356Ciascun Membro potra' presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro…
- Art. 357La Commissione d'inchiesta sara' costituita nel modo seguente. Ciascuno dei Membri si…
- Art. 358Quando un reclamo fosse rinviato, in virtu' dell'articolo 356, davanti ad una Commissione…
- Art. 359La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigera' un rapporto…
- Art. 360Il Segretariato generale della Societa' dalle Nazioni comunichera', il rapporto della…
- Art. 361Qualora uno dei Membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'articolo 350…
- Art. 362La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un…
- Art. 363Le conclusioni o le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere…
- Art. 364So uno dei Membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente…
- Art. 365Il Governo inadempiente puo' in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione…
- Art. 366I membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformita'…
- Art. 367Gli emendamenti a questa parte del presente trattato, approvati dalla Conferenza a…
- Art. 368Tutte le questioni e le controversie relative all'interpretazione di questa parte del…
- Art. 369La prima sessione della Conferenza si terra' nel mese di ottobre del 1919. Il luogo e…
- Art. 370Finche' la Societa' delle Nazioni non sara' costituita, qualsiasi comunicazione che in…
- Art. 371Finche' non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le…
- Art. 372Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico, morale e intellettuale…
- Art. 373L'Austria s'impegna a riconoscere e approvare le convenzioni gia' concluse o che potranno…
- Art. 374Le Alte Parti contraenti dichiarano e danno atto di aver preso cognizione del trattato…
- Art. 375Le Alte Parti contraenti, pur riconoscendo le garanzie stipulate in favore della Svizzera…
- Art. 376Le Potenze alleate e associate convengono che, dove missioni religiose cristiane erano…
- Art. 377Con riserva delle disposizioni di questo trattato, l'Austria s'impegna a non presentare…
- Art. 378L'Austria accetta e riconosce come valida ed obbligatoria ogni decisione e ordinanza…
- Art. 379Le Alte Parti contraenti convengono che, in mancanza di ulteriori stipulazioni contrarie…
- Art. 380Salvo disposizione centraria del presente trattato, ogni qualvolta esso stabilisce che…
- Art. 381L'espressione: «Antico impero d'Austria» nel presente trattato comprende la Bosnia e…
